Glossary

A

ACCOUNTABILITY

“Accountability” è una parola inglese che non ha un esatto equivalente in italiano. Può essere tradotta con “rendicontazione” o con “responsabilità rispetto agli esiti”. In generale, essa indica l’obbligo di render conto ai portatori di interesse (stakeholders) dei risultati della propria azione in un certo ambito.

ADDIZIONALE

L’addizionale comunale, analogamente a quella regionale, è un tributo finalizzato alla progressiva autonomia finanziaria degli Enti Locali, e pertanto destinato ai singoli comuni. Si tratta di una imposta addizionale all’IRPEF che segue i criteri giuridici e applicativi di tutte le imposte sul reddito delle persone fisiche e consiste nell’applicazione di un’aliquota alla base imponibile di un tributo di un livello superiore di governo (es. addizionali regionali e comunali all’IRPEF).

ADEGUATEZZA (PRINCIPIO)

Articolazione del più generale principio di sussidiarietà, il principio di adeguatezza specifica che il conferimento delle funzioni amministrative deve avvenire nei confronti degli enti territoriali che, anche associandosi con altri enti, presentano una struttura organizzativa idonea a garantire il puntuale esercizio delle stesse. È il principio in base al quale effettuare la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli territoriali di amministrazione, evidenzia il collegamento tra le funzioni conferite e la capacità dei soggetti destinatari di svolgere le stesse con efficacia ed efficienza. Ciascun Ente Locale può diventare titolare di funzioni amministrative corrispondenti alla relativa dimensione se nel concreto presenta, per ambito demografico e territoriale, per mezzi finanziari e per disponibilità di personale, una capacità di governo adeguata.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Le Amministrazioni Pubbliche sono: organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita, istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da P.A., enti di previdenza.

L’elenco delle Amministrazioni Pubbliche viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La definizione di Amministrazione Pubblica, di competenza dell’Istat, deriva dalle disposizioni in proposito previste dal Sistema Europeo dei Conti (Sec ’95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69) e, pertanto, solo la rispondenza ai principi ivi indicati determina l’appartenenza o meno di una unità istituzionale al comparto delle Amministrazioni Pubbliche.

Indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, una Unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministrazioni Pubbliche se: è di proprietà o amministrata o controllata da Amministrazioni Pubbliche; non deve vendere sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti “market” (di mercato) e non di Amministrazioni Pubbliche.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

È la banca dati utilizzata per la raccolta e l’elaborazione dei dati, affluenti nel Sistema informativo della fiscalità, aventi rilievo ai fini fiscali, relativi ai singoli contribuenti che vengono individuati attraverso un codice fiscale.

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

L'ANCI è un’associazione senza scopo di lucro che tutela e rappresenta gli interessi generali dei comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza. Rappresenta istituzionalmente i comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei rapporti di rilievo nazionale (Governo, Parlamento, istituzioni o Enti centrali), di rilievo regionale e locale (regioni, province e enti pubblici locali) e con organismi internazionali dell’Unione Europea.

AREE METROPOLITANE

È il territorio che comprende una città centrale e la rete di comuni di dimensioni più piccole circostanti. Perché essi costituiscano un’area metropolitana, devono condividere caratteristiche territoriali e avere un rapporto di stretta integrazione per quanto riguarda i servizi essenziali della vita sociale e le attività economiche. Sentiti i comuni e le province interessati, la regione può definire e istituire un’area metropolitana. La sua amministrazione e il suo coordinamento spettano alla città metropolitana, mentre i comuni dei centri più piccoli si occupano dei servizi di base del loro territorio. Sono aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli.

ATTIVITÁ FINANZIARIA 

L'attività finanziaria dello Stato è finalizzata a soddisfare i bisogni pubblici (o bisogni collettivi) necessari per il benessere della collettività. A questo riguardo lo Stato interviene con l'offerta dei beni pubblici e dei servizi pubblici. Oltre a questo l'attività finanziaria dello Stato è rivolta a realizzare una più equa distribuzione dei redditi e delle risorse e garantire la stabilità e la crescita economica del paese. Gli obiettivi dell'attività finanziaria sono i seguenti: soddisfacimento bisogni pubblici, distribuzione dei redditi e delle risorse, stabilità e crescita economica.

AUTONOMIA

L’autonomia è la capacità di autodeterminazione e autoregolazione riconosciuta ad alcuni enti pubblici, anche in chiave di decentramento amministrativo dello Stato: individua la posizione di maggiore o minore dipendenza di una figura soggettiva, ente pubblico (es. comune, provincia), nei confronti di altra a essa collegata (es. Stato). Tale capacità, però, non è definita in termini assoluti, ma si differenzia in relazione al contenuto, qualificandosi di volta in volta in modo diverso. Rispetto alla forma più alta di autonomia, che è quella politica e che consiste nella possibilità degli enti pubblici territoriali di darsi un proprio indirizzo politico nei limiti previsti dai principi costituzionali, l’autonomia giuridica si identifica con la capacità di determinati enti e organi di agire in campo giuridico per il raggiungimento delle proprie finalità. In particolare, si usa distinguere l’autonomia normativa, consistente nella capacità di un ente di emanare norme giuridicamente vincolanti, dall’autonomia organizzatoria, consistente nella capacità di darsi una struttura organizzativa (ciò che implica una potestà regolamentare e, per gli enti dotati di maggiore autonomia, quali regioni, province, comuni, una potestà statutaria), e dall’autonomia finanziaria e autonomia contabile, consistente nella capacità di imporre propri tributi e, più in generale, di avere proprie fonti di entrata.

AZIENDE AUTONOME DEGLI ENTI LOCALI

L’azienda speciale rappresenta una forma giuridica di diritto pubblico “pensata” per la gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale. L’azienda speciale può considerarsi l’evoluzione delle “aziende municipalizzate”, disciplinate dalla legge Giolitti del 1903 e dal successivo Testo Unico n. 2578/1925, sono aziende prive di personalità giuridica autonoma, ma dotate di ampia autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria. Nel contesto delineato dalla riforma del 2000, l’azienda speciale si caratterizza per essere “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale” (art. 114, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.). L’azienda speciale (compresa quella consortile), dunque, integra un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente o agli enti da cui promana, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici.

B

BACINI

Nel caso in cui un comune appartenga a due forme associate (gestione associata mista), le due forme associate vanno consolidate in un Bacino di servizi. La necessità di definire il Bacino come apposito modello organizzativo nasce dall’esigenza di cogliere le eventuali relazioni esistenti tra Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi e Convezioni nella gestione dei servizi relativi alle diverse funzioni.

BANCHE DATI UFFICIALI

Ai fini della determinazione dei fabbisogni standard è stata costruita una banca dati unica contenente il patrimonio informativo degli enti locali proveniente da fonti ufficiali (ISTAT, ACI, Ancitel, MIUR, Agenzia del Territorio ecc.) dagli archivi dei certificati di conto consuntivo (CCC), forniti dal Ministero dell’Interno per le diverse annualità, integrati con le informazioni presenti nei questionari.

BUSINESS INTELLIGENCE

La Business Intelligence (BI) è uno strumento che consente di sfruttare al meglio il patrimonio informativo disponibile, al fine di prendere decisioni strategiche di business. Progettare una BI richiede: la raccolta sistematica delle informazioni, la loro corretta aggregazione e analisi finalizzata alla loro presentazione in forma semplice e facilmente fruibile dagli utenti.

BENCHMARKING

Il benchmark è un termine inglese che indica un punto di riferimento per il confronto su una specifica misurazione. Il benchmarking consiste nel confrontare l’operato di un’organizzazione con quello di altre e imparare da quanto emerge dal confronto.

BILANCIO CONSUNTIVO (o rendiconto)

Il bilancio consuntivo (o rendiconto) è il documento con cui la Giunta rendiconta e certifica, alla fine dell’anno, le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente comunale di fronte al Consiglio, che ha la competenza per l’approvazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune.

C

CAPACITA’ FISCALE

La capacità fiscale misura, per ogni comune, il livello di entrate fiscali (tributarie e tariffarie) che l’ente potrebbe potenzialmente raccogliere dal proprio territorio applicando alla base imponibile dei singoli tributi un’aliquota standard uniforme su tutto il territorio nazionale.

CAMPIONE DI REGRESSIONE

Al fine di determinare i fabbisogni standard per le funzioni fondamentali si è ricorso alla regressione multipla, una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello statistico-matematico che descrive l’andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti. Al fine di garantire la massima affidabilità dei risultati, la stima dei fabbisogni standard è stata effettuata su un campione di enti locali di riferimento.

CITTÀ METROPOLITANE

Le Città Metropolitane sono enti locali territoriali, previsti dall’art. 114 della Costituzione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo principi costituzionali. Sotto il profilo giuridico, il territorio della Città Metropolitana coincide con il territorio di una provincia o di una parte di essa comprendendo il comune capoluogo e i comuni contigui legati da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali. Una Città Metropolitana è quindi un’area metropolitana.

COEFFICIENTE DI RIPARTO

È un indicatore di fabbisogno relativo che consente di ripartire l’ammontare di una determinata spesa lasciando invariati i saldi di finanza pubblica.

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - COPAFF - (ART. 4, L. N. 42/2009)

La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) è un organo tecnico consultivo istituita, al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti di cui all’art. 2 della legge 42 del 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie con compiti di fornire elementi istruttori utili per la concreta attuazione del federalismo fiscale.

COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard viene istituita con la legge di stabilità 2016 per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali. La Commissione è formata da undici componenti di cui uno con funzioni di presidente. Contestualmente all’istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard viene soppressa la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

COMPARTECIPAZIONE

Si tratta di una quota di un tributo statale che viene devoluto agli enti territoriali, riducendosi la parte che viene incassata dallo Stato. La compartecipazione, in senso stretto, dovrebbe riferirsi al gettito prodotto nel territorio del governo locale. Ad esempio nel 2000 è stata istituita una compartecipazione regionale all’IVA pari al 25,7% del gettito complessivo del tributo.

COMUNITÁ MONTANA

Le comunità montane sono enti locali territoriali disciplinati all’art. 27 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L. -Testo Unico degli Enti Locali). Sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (ART. 5, L. N. 42/2009)

Presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica. Costituisce una sede istituzionale di conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale. Ha compiti di verifica e controllo dell’ordinamento finanziario delle Regioni e degli enti locali nonché dell’utilizzo delle risorse loro attribuite.

CONFERENZA UNIFICATA

La Conferenza Unificata è stata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito la composizione, i compiti e le modalità organizzative e operative. La Conferenza Unificata ha lo scopo di favorire la cooperazione tra lo Stato e il sistema delle autonomie, ed esaminare le materie di comune interesse.

CONSORZIO

È una forma associativa tra Enti Locali costituita per la gestione associata di servizi e l'esercizio associato di funzioni, dotata di personalità giuridica nonché di autonomia statutaria e patrimoniale (art. 31 D. Lgs. 267/2000). Il consorzio tra Enti Locali è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati. Così come l’azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati.

CONTABILITÀ PUBBLICA

Sistema di principi e norme che regolano la gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato, dal bilancio alla sua esecuzione, alla conservazione e alla utilizzazione del patrimonio, all’attività contrattuale, alla rendicontazione, alla responsabilità patrimoniale di quanti partecipano alla gestione della cosa pubblica.

CERTIFICATI CONSUNTIVI

È la fonte informativa finanziaria per la misurazione della spesa delle amministrazioni comunali resa disponibile annualmente dal Ministero dell’Interno. I dati rilevati nei certificati, per accertamenti/incassi e impegni/pagamenti, costituiscono una rappresentazione sintetica delle informazioni contabili iscritte nel Rendiconto al Bilancio di ciascuna amministrazione comunale. Nei certificati, i dati di spesa sono suddivisi in quadri e sono esposti, sia per le spese di parte corrente (Quadro 4) sia per quelle in conto capitale (Quadro 5), tramite una classificazione di tipo funzionale. Alla classificazione funzionale si aggiunge una distinzione per categoria economica che consente, per ciascuna funzione, di individuare le spese correnti secondo la seguente articolazione: personale, acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, oneri straordinari della gestione corrente, ammortamenti di esercizio.

CONVENZIONE

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.  Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. (Art. 30 D. Lgs. 267/2000).

D

DECILE

Ciascuno dei valori che dividono un insieme di elementi in dieci sottoinsiemi successivi, ognuno dei quali contiene lo stesso numero di elementi.

DRENAGGIO FISCALE (FISCAL DRAG)

Fenomeno in base al quale l’inflazione produce un inasprimento del carico tributario, anche se il reddito reale resta invariato. Infatti, in un sistema di imposizione progressiva, un aumento del reddito monetario fa passare il contribuente a scaglioni di reddito gravati da un’aliquota più alta, anche se l’aumento del reddito monetario si limita a compensare l’erosione del potere d’acquisto della moneta, lasciando invariato il reddito reale. Il risultato è che il contribuente finisce con il pagare imposte più elevate su un reddito reale immutato; al netto delle imposte, quindi, il suo reddito diminuisce.

DETERMINANTI DEI FABBISOGNI STANDARD

Le determinanti dei fabbisogni standard misurano, per ogni ente, il peso percentuale esercitato dai gruppi omogenei di variabili utilizzate per la determinazione del fabbisogno complessivo e dei singoli servizi. Questi indicatori evidenziano, quindi, quali sono le caratteristiche del comune che in via preponderante generano il suo fabbisogno standard. In totale concorrono alla determinazione dei fabbisogni standard 122 variabili che sono poi state ripartite in 13 gruppi omogenei corrispondenti alle seguenti determinanti: popolazione residente, servizi offerti,  morfologia e territorio, economia locale, prezzi degli input, fattori esogeni di carico, immobili, scelte organizzative, disagio sociale, veicoli traffico e strade, demografia, turismo, investimenti.

E

ECONOMIA DI SCALA

Le economie di scala possono essere definite come la riduzione del costo medio totale di produzione al crescere della dimensione dell’impresa. Quindi si manifestano economie di scala nel momento in cui all’aumentare del livello di produzione (output) diminuiscono i costi medi totali.

EFFICACIA

Per efficacia si intende la capacità dell’azienda di perseguire gli obiettivi prefissati. Essa può essere interna se riguarda gli obiettivi che si pone l’unità produttiva o, esterna, se concerne le aspettative che si creano tra i destinatari dell’attività dell’unità produttiva.

EFFICIENZA

Per efficienza si intende la capacità di ottimizzare il risultato, a parità di risorse impiegate, o di fornire il prodotto minimizzando l’uso delle risorse utilizzate (costo), in altre parole è l’attitudine a rendere massimo il rapporto tra le quantità prodotte (output) e le risorse utilizzate per produrlo (input). Si distingue tra efficienza tecnica, cioè la capacità di produrre il massimo output date le quantità dei fattori produttivi ed efficienza allocativa ovvero la capacità di generare il massimo benessere, misurato come soddisfazione delle preferenze degli individui.

ENTI LOCALI

Secondo l'art. 114 della Costituzione la Repubblica Italiana è costituita da un ente territoriale nazionale, lo Stato, e dai seguenti enti territoriali: i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni. Nell'ordinamento italiano, quindi, il termine ente locale è riferito agli enti locali territoriali (autonomie locali) diversi dalla regione. L'elenco contenuto nell'art. 114 non esaurisce tutti gli enti locali, ad essi, infatti, vanno aggiunti quelli non previsti dalla Costituzione ma individuati nel D.Lgs. 267/2000 e disciplinati dallo stesso, ossia le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali. Inoltre vi sono enti locali, ma non territoriali, previsti da altre leggi statali, tra i quali si possono annoverare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali e altri.

ENTRATE

Sono le risorse finanziarie di cui l'Ente può disporre in un determinato periodo; nel bilancio sono classificate in Titoli, Tipologie e Categorie.

ENTRATE CORRENTI

Sono le entrate dirette al finanziamento delle spese correnti. Per i Comuni e le Province esse riguardano i primi tre titoli del Bilancio di Previsione. Le Entrate Correnti sono suddivise in: Entrate Tributarie: costituite dalle tasse e dalle imposte che ogni cittadino paga come l'IMU (Imposta Municipale Unica), la TARI (Tassa rifiuti), TASI (tassa sui servizi indivisibili)  la TOSAP (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche), l'imposta pubblicità e l'Addizionale Comunale IRPEF e Compartecipazione all'IRPEF. Trasferimenti correnti: costituiti dalle risorse che il Comune riceve dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti. Entrate extra-tributarie: derivanti dai servizi pagati direttamente dagli utenti (asili nido, mense scolastiche, tariffe servizi sportivi, ecc.), dalla gestione del patrimonio (fitti) e dagli utili delle Aziende Speciali.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali e da trasferimenti in conto capitale.

ESTERNALIZZAZIONE

L’esternalizzazione (outsourcing secondo la terminologia anglosassone) è uno strumento manageriale che consente di affidare all’esterno una specifica produzione e, di conseguenza, instaurare un rapporto di tipo contrattuale, fra cliente (amministrazione) e fornitore (azienda). L’outsourcing nella Pubblica Amministrazione può riguardare: la produzione di beni e servizi strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’esercizio di funzioni pubbliche, l’istruttoria dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi pubblici, l’esercizio di un funzione pubblica, ovvero nello svolgimento dell’intero procedimento amministrativo.

F

FABBISOGNO

È la somma complessiva occorrente allo stato o ad altro ente pubblico per provvedere all’adempimento dei propri fini: si distingue un fabbisogno primario, determinato dalla differenza tra entrate e uscite relativa al periodo a cui si riferisce il bilancio dello stato (non include, perciò, gli oneri relativi agli interessi sul debito pregresso), e un fabbisogno totale, che include gli oneri finanziari dei debiti contratti nei periodi precedenti. Corrisponde all’aumento del debito nei confronti di altri soggetti.

FABBISOGNO STANDARD

I Fabbisogni Standard esprimono il peso specifico di ogni Ente Locale in termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e offerta, estranei alle scelte discrezionali degli amministratori locali, che meglio spiegano i differenziali di costo e di bisogno lungo il territorio.

FATTORI ESOGENI DI CARICO

Si tratta, ad esempio, dei servizi svolti per conto di enti di livello superiore o comunque non direttamente riconducibili alle scelte discrezionali del governo locale, si pensi ad esempio all’attività di front-office dell’ufficio leva o dell’anagrafe in generale.

FEDERALISMO

Fa riferimento alla teoria politica che prevede il decentramento del potere tra un governo centrale e una serie di strutture politiche di governo capillari (regioni, province e comuni). Le unità di potere mantengono la sovranità nel proprio ambito di competenze e i due differenti livelli di governo (centrale e decentrato) sono indipendenti. Il federalismo si basa su principi di autonomia, sussidiarietà nelle sue versioni orizzontali e verticali, e leale collaborazione.

FEDERALISMO FISCALE (ART. 119 COST.; L. N. 42/2009)

In Italia l’espressione federalismo fiscale viene usata comunemente per indicare, nel campo degli assetti delle spese e delle entrate pubbliche, la posizione di chi sostiene l’opportunità che una larga parte della spesa pubblica sia amministrata a livello subnazionale (regioni, province, comuni), con un alto grado di finanziamento tributario, proveniente dalle stesse circoscrizioni territoriali che gestiscono le funzioni di spesa. Con la Legge n. 42 del 2009, il Governo è stato delegato a adottare uno o più decreti legislativi in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 Costituzione: il d. lgs. n. 85/2010 – federalismo demaniale; D. Lgs. n. 156/2010 – assetto istituzionale Roma Capitale; D. Lgs. n. 216/2010 – fabbisogni standard di comuni, province, Città metropolitane; d. lgs. n. 23/2011 – federalismo municipale; D. Lgs. n. 68/2011 – federalismo regionale e provinciale e Fabbisogno standard nel settore sanitario; D. Lgs. n.88/2011 - destinazione delle risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri; D. Lgs. n. 149/2011 - meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni; D. Lgs. n. 118/2011 - armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; D. Lgs. n. 61/2012 – ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale.

FEDERALISMO MUNICIPALE (D. LGS. N. 23/2011)

Il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili a uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale e immobiliare. Per il finanziamento delle spese dei comuni è istituito un fondo perequativo, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione della fiscalità immobiliare è istituito, fino alla data del predetto fondo, il Fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato dal gettito di alcuni tributi inerenti il comparto immobiliare relativo al territorio di competenza. È incrementato (e incentivato con la partecipazione al 50% del maggior reddito riscosso) il ruolo dei comuni, che avranno accesso all’Anagrafe tributaria, nell’attività di contrasto all’evasione.

FONDO PEREQUATIVO

Il fondo perequativo corrisponde all’ammontare di risorse che consente di perequare le risorse finanziare a disposizione di ogni comune in base al confronto tra fabbisogno standard e capacità fiscale, in modo tale che tutti gli enti abbiano a disposizione risorse sufficienti a finanziare per intero il  fabbisogno standard relativo alla funzioni fondamentali. Se il meccanismo di perequazione è verticale tutti i comuni hanno una capacità fiscale inferiore al fabbisogno e lo stato centrale contribuisce a colmare il gap di ogni ente. Se il meccanismo di perequazione è orizzontale i comuni con una capacità fiscale superiore al fabbisogno contribuiscono a finanziarie gli enti che invece si trovano in una situazione opposta.

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (FSC)

Il FSC, istituito a decorrere dal 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo per comuni e province, che rimane in vigore esclusivamente per questi ultimi enti locali - è finalizzato a assicurare un'equa distribuzione di risorse tra i comuni stanziando le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività istituzionali e all'erogazione dei servizi pubblici dei comuni. Per il 2016 il FSC per l’70% (60% per il 2017, 45% per il 2018) ha una funzione di compensazione delle risorse storiche e per il restante 30% (40% per il 2017, 55% per il 2018) una funzione di perequazione in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale. Per il 30% (40% per il 2017, 55% per il 2018), quindi, il FSC corrisponde a un fondo perequativo che attua un meccanismo di perequazione di tipo orizzontale.

FONTI UFFICIALI

Sono i dati reperibili dagli archivi di ISTAT, ACI, Ancitel, MIUR, Agenzia del Territorio ecc. e dagli archivi dei certificati di conto consuntivo (CCC), forniti dal Ministero dell’Interno.

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO (FORME ASSOCIATIVE)

Gli istituti previsti dall’ordinamento per consentire l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi sono: le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, le società di servizio pubblico, gli accordi di programma. La disciplina generale di tali forme associative tra enti locali è contenuta nel Cap. V del Titolo II del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  (TUEL).

FUNZIONE DI COSTO

Nei casi per i quali è stato possibile superare i problemi di misurabilità dell’output (servizi relativi all’istruzione e agli asili nido), la valutazione dei fabbisogni è avvenuta attraverso la stima di una funzione di costo, dove la spesa storica è messa direttamente in relazione all’output. Con l’utilizzo di una funzione di costo le determinanti principali del fabbisogno sono le variabili che misurano il livello dei servizi offerti. Conseguentemente, il fabbisogno monetario di ogni ente sarà calcolato attraverso il prodotto tra i livelli delle prestazioni per il costo unitario di produzione, in questo caso il controllo macrofinanziario avverrà attraverso la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello stato centrale.

FUNZIONE DI SPESA

Nella maggioranza dei casi, in cui l’output dei servizi locali erogati è risultato poco misurabile (si pensi, ad esempio, al caso dei servizi generali) la valutazione dei fabbisogni standard è avvenuta attraverso la stima di una funzione di spesa, che mette in relazione la spesa storica con le variabili di contesto della domanda dei servizi locali oggetto di analisi. La funzione di spesa consente di aggirare efficacemente l’ostacolo utilizzando come principali determinanti del fabbisogno le variabili di contesto che spiegano la domanda di servizio pubblico. Conseguentemente il fabbisogno monetario di ogni ente sarà calcolato attraverso il riparto di un fondo determinato esogenamente in relazione alle compatibilità macrofinanziarie.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione si devono intendere le attività tese alla cura concreta degli interessi della collettività (l’articolo detta le regole per l’attribuzione delle funzioni amministrative alle diverse organizzazioni politiche operanti ai diversi livelli territoriali di governo nei quali si articola lo Stato, ai sensi dell’articolo 114 Costituzione). Esse consistono sia di attività giuridiche sia di attività materiali. Non sono comprese, ai fini della norma, le funzioni regolamentari, quelle cioè intese a stabilire la normazione secondaria. L’articolo 118 della Costituzione enuncia espressamente tre principi in base ai quali le funzioni amministrative devono essere attribuite ai diversi enti di governo: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

FUNZIONI FONDAMENTALI

Per funzione fondamentale, secondo quanto disposto dall’art. 117 comma 2 della Costituzione, si intende l’insieme delle funzioni che il legislatore statale, nell’esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, determina come di attribuzione necessaria a livello locale.

FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI

Sono i servizi locali riconosciuti essenziali a livello comunale dall’articolo 3 del D.lgs. 216/10 aggiornato poi dall’articolo 19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 che prevede a regime le seguenti dieci funzioni fondamentali: organizzazione generale dell’amministrazione, trasporto pubblico comunale, catasto, pianificazione urbanistica ed edilizia, protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, servizi sociali, edilizia scolastica e organizzazione dei servizi scolastici, polizia municipale, anagrafe e servizi elettorali.

FUNZIONI PROPRIE

Indicano l’ambito identificativo locale dal punto di vista funzionale che deve essere rispettato dal legislatore statale e regionale. La nozione identifica l’effettività dell’autonomia locale, nel senso che assicura in capo a Province e Comuni un nucleo essenziale di funzioni da esercitare sotto la propria responsabilità, in assenza delle quali viene meno la stessa situazione di autonomia.

G

GRUPPO CLIENT

È il numero dei beneficiari dei servizi pubblici locali. Nel modello volto a misurare i Fabbisogni Standard degli Enti Locali dipende dal contesto teorico di riferimento e dai dati disponibili.

I

IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale)

L'IFEL è una fondazione istituita dall'ANCI, l'Associazione dei comuni italiani, il cui scopo è garantire assistenza al sistema degli enti locali al fine di favorire lo sviluppo della finanza dei comuni nella direzione dell’autonomia effettiva di entrata e di spesa, della responsabilità nella gestione economico-finanziaria e della trasparenza verso i cittadini contribuenti. Per realizzare la sua missione: partecipa ai processi di governo multilivello (Stato-Regioni-Autonomie locali) della finanza pubblica; fornisce assistenza e supporto all’attuazione delle riforme costituzionali e legislative; studia e mette a disposizione conoscenze sulla finanza locale.

INDICATORI STATISTICI

Per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli, si è proceduto alla definizione di un sistema di indicatori. Gli indicatori statistici consentono di monitorare in modo semplice come e a quale livello ogni comune spende e offre i servizi di sua competenza.

INDICATORI (DI PERFORMANCE)

Misure sintetiche di carattere quantitativo o qualitativo che permettono di delineare il livello e l’andamento di un obiettivo da raggiungere.

INPUT

Sono rappresentati dai fattori produttivi (generalmente il fattore lavoro e il fattore capitale).

L

LEP (LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI)

Indicatori riferiti al godimento dei diritti civili e sociali che devono essere determinati e garantiti, sul territorio nazionale, con la funzione di tutelare l’unità economica e la coesione sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali e fornire indicazioni programmatiche cui le regioni e gli enti locali devono attenersi, nella redazione dei loro bilanci e nello svolgimento delle funzioni loro attribuite. La loro determinazione è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, e si traducono essenzialmente nel diritto di tutti i cittadini all’assistenza sanitaria e sociale, all’istruzione, alle prestazioni previdenziali per i lavoratori ecc.

LQP (LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI)

I “Livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi” consentono di misurare la capacità del comune di soddisfare la domanda di servizi locali espressa dai cittadini. In pratica, si misura il livello dei servizi storicamente offerti e il livello dei servizi standard che il comune avrebbe dovuto offrire in relazione alle caratteristiche del territorio e della popolazione residente. Dopodiché, dal confronto tra le quantità standard e le quantità storiche è possibile misurare, in modo omogeneo per tutti gli enti, in che modo il comune è in grado di soddisfare la domanda locale. Se i servizi standard superano quelli storici il comune sta offrendo in media più servizi rispetto agli altri enti simili, viceversa se il comune produce un livello inferiore allo standard significa che, rispetto ai comuni che presentano le sue stesse caratteristiche, sta offrendo mediamente meno servizi ai propri cittadini.

LIVELLI DEI PREZZI

Variabili utilizzate per misurare il livello dei prezzi dei fattori produttivi. In primis si considera il prezzo del fattore lavoro misurato con il livello medio delle retribuzioni misurate sia con riferimento al settore pubblico sia con riferimento al settore privato

M

N

O

OPENCIVITAS

È il modello di Business Intelligence, un innovativo strumento informativo-gestionale online, che consente agli enti locali di monitorare la composizione del proprio fabbisogno e dei livelli quantitativi delle prestazioni, la propria performance in relazione agli indicatori statisitici e quindi conoscere il proprio posizionamento rispetto agli altri enti, con particolare attenzione a quelli simili o limitrofi.

OUTPUT

Si riferisce al risultato o all'insieme dei risultati prodotti dall’Ente Locale nell’esercizio delle sue competenze, ovvero i beni e servizi prodotti dall'Ente Locale (materiali e immateriali) visti in ottica di sistema produttivo.

OUTPUT ESOGENO

Un output può essere considerato come “esogeno” quando: è relativo a servizi obbligatoriamente previsti dalla legge ed è connesso ad attività non direttamente riconducibili alle scelte locali, ma è direttamente collegato alla domanda espressa da altre Amministrazioni e da altri soggetti esterni all’Ente Locale.

P

PEREQUAZIONE

La perequazione ha come scopo quello di eliminare o ridurre le differenze tra gli enti territoriali nella capacità fiscale per abitante, cioè nella capacità di raccogliere gettito delle amministrazioni locali e nei costi di fornitura dei servizi pubblici per abitante.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)

E' un documento approvato dalla Giunta dell'Ente all'inizio dell'Esercizio che individua per ciascun Esercizio gli obiettivi da raggiungere, le dotazioni e i relativi responsabili.

Q

QUESTIONARIO

Rappresenta lo strumento attraverso il quale è stata effettuata la rilevazione dei dati. Con i questionari, predisposti da SOSE in collaborazione con IFEL e UPI, e distribuiti tramite un sistema web dedicato (portale Progetto Fabbisogni Standard), sono state richieste ai comuni, Unioni di comuni e province informazioni di natura contabile e strutturale relative alle modalità di svolgimento dei diversi servizi relativi alle funzioni fondamentali, in modo da integrare/riclassificare e a volte correggere quanto già disponibile dalle fonti ufficiali. Il calcolo dei fabbisogni standard è stato condotto segmentando quattro, delle sei funzioni fondamentali, in dieci sotto-funzioni o servizi in modo da poter adattare la metodologia generale alle specificità dei servizi offerti, raggiungendo così elevati livelli di precisione nell’individuazione del fabbisogno dei diversi territori. Il calcolo dei fabbisogni standard dei comuni, quindi, si articola su dodici servizi, per ognuno dei quali è stata redatta una specifica nota metodologica.

R

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Le regioni a statuto ordinario sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. L’organizzazione e le funzioni di questi enti sono regolate dalla Costituzione, nel rispetto dell’ambito tracciato da tali norme, spetta alla regione darsi una propria organizzazione e definire la forma di governo. Ciò è fatto attraverso uno statuto ordinario, che poi deve essere approvato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate a intervallo non minore di due mesi (art. 123 della Costituzione).

REGIONI A STATUTO SPECIALE

Le regioni a statuto speciale sono: Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Sicilia. A loro sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo gli statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Ogni regione ad autonomia speciale ha la potestà di emanare norme secondo i dettami e i limiti indicati dal proprio statuto; questi ultimi sono individuabili, per alcune materie, nella Costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali, ma anche nelle norme fondamentali delle riforme economico-speciali della Repubblica. Oltre a questa competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale hanno ulteriori attribuzioni legislative in altre materie (sempre indicate negli statuti) che debbono rispettare anche i principi stabiliti dalle leggi ordinarie dello Stato.

REGRESSIONE

È la funzione che esprime il legame di dipendenza di una variabile dall’altra e permette di valutare, entro i limiti dell’intervallo dei dati rilevati, il valore della variabile dipendente al variare della variabile indipendente.

REGRESSION COST BASE APPROACH (RCA)

È una tecnica di determinazione dei fabbisogni standard. La metodologia Regression Cost Base Approach, utilizzando la tecnica della regressione multipla lineare, giunge alla determinazione dei fabbisogni standard attraverso la stima di una funzione di costo (RCA puro) o di una funzione di spesa (RCA funzione di spesa). Con tale approccio la selezione delle variabili da inserire nel modello di stima è guidata da un modello teorico basato sull’interazione tra la domanda di servizio pubblico espressa dai cittadini e l’offerta di servizio pubblico espressa dal governo locale, i pesi che le variabili assumono nella determinazione del fabbisogno sono calcolati attraverso la tecnica della regressione multipla lineare.

S

SOVRAIMPOSTA

Tributo autonomo che va ad aggiungersi alla base imponibile di un'altra imposta: consiste, infatti, in un'aliquota applicata all'imponibile dell'imposta ordinaria.

Così come l'addizionale, questa particolare forma di entrata tributaria presenta il vantaggio di applicarsi a una base imponibile già accertata per l'imposta ordinaria.

SOSE (SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO s.p.a.)

La SOSE è una società per azioni creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia per l'elaborazione degli studi di settore, oltre che per svolgere altre attività di studio e ricerca in materia tributaria, nonché la predisposizione delle metodologie e l’elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard. La SOSE, in base a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 216/2010 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei Fabbisogni Standard di province, Città metropolitane e comuni”: predispone le metodologie per l’individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche; provvede al monitoraggio e alla revisione dei fabbisogni standard; predispone dei questionari funzionali a raccogliere dati contabili e strutturali dagli enti locali.

SPESE

Sono le somme stanziate nel bilancio per l'effettuazione di determinate attività; esse assumono, per ciascun intervento o capitolo, un valore autorizzativo e sono classificate in missioni e programmi.

SPESA CORRENTE

Costituiscono le spese relative alla gestione ordinaria dell'Ente e comprendono le spese del personale dipendente, gli acquisti dei beni e servizi, gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, gli interessi sul debito, gli ammortamenti dei beni patrimoniali ecc.

SPESA DEL PERSONALE NORMALIZZATO

È la spesa relativa al personale impiegato direttamente dall’ente, contabilizzato nella singola funzione/servizio o comunque addetto a tale funzione.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Tali spese, definite anche spese di investimento, si compongono degli investimenti pubblici in infrastrutture ovvero investimenti deliberati nel corso dell’esercizio per interventi sul patrimonio, per costruzioni, acquisti, opere di urbanizzazione e manutenzioni straordinarie e dei trasferimenti alle imprese per sostenere i loro investimenti.

SPESA STORICA

La spesa storica è il valore della spesa corrente impegnata nell’ultimo certificato consuntivo. Ai fini della determinazione dei fabbisogni standard la spesa storica desunta dai certificati consuntivi viene rielaborata al fine di renderla pienamente confrontabile tra gli enti locali.

T

TRIBUTI PROPRI

Tributi istituiti dagli enti di governo inferiori o devoluti a quest’ultimi su basi imponibili esclusive. Gli enti possono amministrare il tributo e, eventualmente, entro limiti fissati dall’ente di livello superiore, determinarne alcuni parametri.

TRIBUTI PROPRI DERIVATI

I tributi propri derivati sono istituiti e disciplinati dal legislatore statale che ne destina (in tutto o in parte) il gettito a favore degli enti di livello inferiore, lasciando loro spiragli di autonomia impositiva.

U

UNIONE DI COMUNI

L’art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L. -Testo Unico degli Enti Locali), definisce l’unione di comuni quale l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Con l’unione si possono gestire, congiuntamente, una pluralità di funzioni comunali, al fine di migliorare i servizi ai cittadini, conseguendo sinergie funzionali stabili e flessibili e possibili evoluzioni socio-economiche e istituzionali a favore dei piccoli comuni.

V

VARIABILI DI CONTESTO

Rappresentano i fattori tangibili o intangibili che favoriscono o meno la produzione, intesa come trasformazione di input e output.

Le variabili di contesto relative alla domanda sono variabili in grado di cogliere gli aspetti demografici e socioeconomici correlati con la domanda dei servizi pubblici (la numerosità della popolazione residente, le caratteristiche dell’economia locale, la struttura del patrimonio immobiliare, il livello di disagio sociale, la struttura demografica, la vocazione turistica). Le variabili di contesto relative all’offerta, sono variabili che rappresentano aspetti morfologici e socioeconomici tali da non influenzare le preferenze/necessità locali circa il livello dei servizi pubblici, ovvero di quegli elementi esogeni che possono favorire oppure ostacolare, a parità di altre condizioni, la fornitura dei beni pubblici locali.

VARIABILI DI STIMA

Il modello di stima è basto sull’interazione tra la domanda e l’offerta dei servizi pubblici locali, entrambe espresse in termini unitari rispetto al numero dei beneficiari. Le variabili di stima, dal lato della domanda, sono le variabili di contesto della domanda, il reddito medio, mentre dal lato dell’offerta sono il livello dei fattori esogeni di carico, il livello di output endogeno del servizio pubblico, i prezzi degli input e le variabili di contesto dell’offerta.