Glossario

A

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Le amministrazioni pubbliche sono organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita, istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da P.A., enti di previdenza.

L’elenco delle Amministrazioni Pubbliche viene annualmente pubblicato dall'Istat, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

L'ANCI è un’associazione senza scopo di lucro che rappresenta istituzionalmente i comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei rapporti di rilievo nazionale (Governo, Parlamento, istituzioni o Enti centrali), di rilievo regionale e locale (regioni, province e enti pubblici locali) e con organismi internazionali dell’unione Europea.

AREE METROPOLITANE

È il territorio che comprende una città centrale e la rete di comuni di dimensioni più piccole circostanti. Perché essi costituiscano un’area metropolitana, devono condividere caratteristiche territoriali e avere un rapporto di stretta integrazione per quanto riguarda i servizi essenziali della vita sociale e le attività economiche. Sono aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma capitale, Torino e Venezia.

AUTONOMIA

L’autonomia è la capacità di autodeterminazione e autoregolazione riconosciuta ad alcuni enti pubblici, anche in chiave di decentramento amministrativo dello stato: individua la posizione di maggiore o minore dipendenza di una figura soggettiva, ente pubblico (es. comune, provincia), nei confronti di altra ad essa collegata (es. Stato). In particolare, si usa distinguere l’autonomia normativa, consistente nella capacità di un ente di emanare norme giuridicamente vincolanti, dall’autonomia organizzatoria, consistente nella capacità di darsi una struttura organizzativa (ciò che implica una potestà regolamentare e, per gli enti dotati di maggiore autonomia, quali regioni, province, comuni, una potestà statutaria), e dall’autonomia finanziaria e autonomia contabile, consistente nella capacità di imporre propri tributi e, più in generale, di avere proprie fonti di entrata.

 

B

BANCHE DATI UFFICIALI

Ai fini della determinazione dei fabbisogni standard è stata costruita una banca dati unica contenente il patrimonio informativo degli enti locali proveniente da fonti ufficiali (Istat, Aci, Ancitel, Miur, Agenzia del Territorio ecc.). La banca dati riguarda la platea di enti locali oggetto dell’analisi.

BUSINESS INTELLIGENCE

La business intelligence (BI) è uno strumento che consente di sfruttare al meglio il patrimonio informativo disponibile, al fine di prendere decisioni strategiche di business. Progettare una BI richiede: la raccolta sistematica delle informazioni, la loro corretta aggregazione e analisi finalizzata alla loro presentazione in forma semplice e facilmente fruibile dagli utenti.

BENCHMARKING

Il benchmark indica un punto di riferimento per il confronto su una specifica misurazione. Il benchmarking consiste nel confrontare l’operato di un’organizzazione con quello di altre e imparare da quanto emerge dal confronto.

BILANCIO CONSUNTIVO (o rendiconto)

Il bilancio consuntivo (o rendiconto) è il documento con cui la giunta rendiconta e certifica, alla fine dell’anno, le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente comunale di fronte al consiglio, che ha la competenza per l’approvazione definitiva.

 

C

CITTÀ METROPOLITANE

Le città metropolitane sono enti locali territoriali, previsti dall’art. 114 della Costituzione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo principi costituzionali. Sotto il profilo giuridico, il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una provincia o di una parte di essa comprendendo il comune capoluogo e i comuni contigui legati da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali. Una città metropolitana è quindi un’area metropolitana.

COEFFICIENTE DI RIPARTO

È un indicatore di fabbisogno relativo che consente di ripartire l’ammontare di una determinata spesa lasciando invariati i saldi di finanza pubblica.

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - COPAFF - (art. 4, L. 42/2009)

La Commissione Tecnica Paritetica per l’Attuazione del Federalismo Fiscale (COPAFF) è un organo tecnico consultivo istituita, al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti di cui all’art. 2 della legge 42 del 2009, presso il ministero dell’economia e delle finanze.

COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD (CTFS)

La Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard viene istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216) i cui dati sono disponibili presso il sito www.opencivitas.it.

La commissione è formata da undici componenti di cui uno con funzioni di presidente. La commissione è istituita senza oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell’organizzazione del ministero dell’economia e delle finanze. Contestualmente all’istituzione della commissione tecnica per i fabbisogni standard viene soppressa la Commissione Tecnica Paritetica per l’Attuazione del Federalismo Fiscale (COPAFF) (art. 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

COMPARTECIPAZIONE

Si tratta di una quota di un tributo statale che viene devoluto agli enti territoriali, riducendosi la parte che viene incassata dallo stato. La compartecipazione, in senso stretto, dovrebbe riferirsi al gettito prodotto nel territorio del governo locale.

COMUNITÁ MONTANA

Le comunità montane sono enti locali territoriali disciplinati all’art. 27 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL-Testo Unico degli Enti Locali). Sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

CONSORZIO

È una forma associativa tra enti locali costituita per la gestione associata di servizi e l'esercizio associato di funzioni, dotata di personalità giuridica nonché di autonomia statutaria e patrimoniale (art. 31 d. Lgs. 267/2000). Il consorzio è un ente strumentale dell' ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall' ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati.

CONTO CONSUNTIVO CERTIFICATO (CC)

È la fonte informativa finanziaria per la misurazione della spesa delle amministrazioni comunali resa disponibile annualmente dal ministero dell’interno. I dati rilevati nei cc, per accertamenti/incassi e impegni/pagamenti, costituiscono una rappresentazione sintetica delle informazioni contabili iscritte nel rendiconto al bilancio di ciascuna amministrazione comunale. Nei cc, i dati di spesa sono articolati in missioni e programmi e distinte per macroaggregati secondo la natura economica della spesa: redditi da lavoro dipendente, imposte e tasse a carico dell'ente, acquisto di beni e servizi, trasferimenti correnti, trasferimenti di tributi (solo per le regioni), fondi perequativi (solo per le regioni), interessi passivi, altre spese per redditi da capitale, rimborsi e poste correttive delle entrate, altre spese correnti.

CONVENZIONE

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.  (art. 30 d. Lgs. 267/2000).

D

DECILE

Ciascuno dei valori che dividono un insieme di elementi in dieci sottoinsiemi successivi, ognuno dei quali contiene lo stesso numero di elementi.

DETERMINANTI DELLA SPESA STANDARD

Le determinanti della spesa standard misurano, per ogni ente, il peso esercitato dai gruppi omogenei di variabili utilizzate per la determinazione del fabbisogno complessivo e dei singoli servizi. Questi indicatori evidenziano, quindi, quali sono le caratteristiche del comune che in via preponderante contribuiscono alla determinazione della spesa standard.

E

ECONOMIA DI SCALA

Le economie di scala possono essere definite come la riduzione del costo medio totale di produzione al crescere della dimensione dell’impresa. Quindi si manifestano economie di scala nel momento in cui all’aumentare del livello di produzione (output) diminuiscono i costi medi totali.

ENTI DI AREA VASTA 

Per Enti di area vasta si intende il livello amministrativo delle province e delle Città metropolitane, ossia il livello di pianificazione e di gestione del territorio, delle risorse e dei rapporti tra enti locali intermedio tra i comuni e la regione. Il concetto di area vasta è stato introdotto con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".  

ENTI LOCALI

Secondo l'art. 114 della Costituzione la repubblica italiana è costituita da un ente territoriale nazionale, lo stato, e dai seguenti enti territoriali: i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni. Nell'ordinamento italiano, quindi, il termine ente locale è riferito agli enti locali territoriali (autonomie locali) diversi dalla regione. L'elenco contenuto nell'art. 114 non esaurisce tutti gli enti locali ad essi, infatti, vanno aggiunti quelli non previsti dalla Costituzione ma individuati nel del d.lgs. 267/2000 e disciplinati dallo stesso, ossia le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali. Inoltre vi sono enti locali, ma non territoriali, previsti da altre leggi statali, tra i quali si possono annoverare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali ed altri.

ENTRATE

Sono le risorse finanziarie di cui l'ente può disporre in un determinato periodo; nel bilancio sono classificate in titoli, tipologie e categorie.

ENTRATE CORRENTI

Sono le entrate dirette al finanziamento delle spese correnti. Le entrate correnti (titolo 1) sono suddivise in: imposte e tasse e proventi assimilati, compartecipazione di tributi, fondi perequativi da amministrazioni centrali, fondi perequativi dalla regione o altra provincia autonoma.

Trasferimenti correnti: costituiti dalle risorse che il comune riceve da amministrazioni pubbliche, da famiglie, da imprese, da istituzioni sociali private e dall’unione europea e dal resto del mondo.

Entrate extra-tributarie: vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, interessi attivi, altre entrate da redditi da capitale, rimborsi e altre entrate correnti.

ESTERNALIZZAZIONE

L’esternalizzazione (outsourcing secondo la terminologia anglosassone) è uno strumento manageriale che consente di affidare all’esterno una specifica produzione e, di conseguenza, instaurare un rapporto di tipo contrattuale, fra cliente (amministrazione) e fornitore (azienda).

F

FABBISOGNO STANDARD

I fabbisogni standard degli enti locali sono degli indici di fabbisogno finanziario funzionali al riparto delle risorse destinate dallo stato centrale alla perequazione fiscale. L’approccio “top-down” (ovvero con vincolo di bilancio chiuso) previsto dal legislatore italiano rende i fabbisogni standard degli indici di fabbisogno finanziario relativo corrispondenti nel comparto comunale a dei coefficienti di riparto di un ammontare di fondi prestabiliti a livello centrale e nel comparto degli Enti di area vasta corrispondenti al valore monetario del fabbisogno finanziario. I fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti sub-centrali (comuni, città metropolitane e province), al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull’abbandono del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. 

FATTORI ESOGENI DI CARICO

Si tratta, ad esempio, dei servizi svolti per conto di enti di livello superiore o comunque non direttamente riconducibili alle scelte discrezionali del governo locale, si pensi ad esempio all’attività di front-office dell’ufficio leva o dell’anagrafe in generale.

FEDERALISMO FISCALE (art. 119 Cost.; L. 42/2009)

In Italia l’espressione federalismo fiscale viene usata comunemente per indicare, nel campo degli assetti delle spese e delle entrate pubbliche, la posizione di chi sostiene l’opportunità che una larga parte della spesa pubblica sia amministrata a livello subnazionale (regioni, province, comuni), con un alto grado di finanziamento tributario, proveniente dalle stesse circoscrizioni territoriali che gestiscono le funzioni di spesa. Con la legge n. 42 del 2009, il governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 Costituzione.

FONDO PEREQUATIVO (art. 119, commi 3 e 4, Cost.)

Il fondo perequativo corrisponde all’ammontare di risorse che consente di perequare le risorse finanziare a disposizione di ogni comune in base al confronto tra fabbisogno standard e capacità fiscale, in modo tale che tutti gli enti abbiano a disposizione risorse sufficienti a finanziare per intero il  fabbisogno standard relativo alla funzioni fondamentali.

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (FSC)

Il FSC, istituito a decorrere dal 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. B), della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - in sostituzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per comuni e province, che rimane in vigore esclusivamente per questi ultimi enti locali - è finalizzato a assicurare un'equa distribuzione di risorse tra i comuni stanziando le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività istituzionali e all'erogazione dei servizi pubblici dei comuni. Nel 2023 il FSC ha una funzione di compensazione delle risorse storiche per l’54,5% e svolge una funzione di perequazione in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale per il restate 45,5%. Secondo la normativa vigente, la componente perequativa raggiungerà il 100% nel 2030. 

FONTI UFFICIALI

Sono i dati reperibili dagli archivi di istat, aci, ancitel, miur, agenzia del territorio ecc. E dagli archivi dei Certificati Consuntivo (CC), forniti dal ministero dell’interno.

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO (FORME ASSOCIATIVE)

Gli istituti previsti dall’ordinamento per consentire l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi sono: le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, le società di servizio pubblico, gli accordi di programma. La disciplina generale di tali forme associative tra enti locali è contenuta nel cap. V del titolo ii del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  (TUEL).

FUNZIONE DI COSTO

Nei casi per i quali è stato possibile superare i problemi di misurabilità dell’output (servizi relativi all’istruzione e agli asili nido), la valutazione dei fabbisogni è avvenuta attraverso la stima di una funzione di costo, dove la spesa storica è messa direttamente in relazione all’output. Con l’utilizzo di una funzione di costo le determinanti principali del fabbisogno sono le variabili che misurano il livello dei servizi offerti. Conseguentemente, il fabbisogno monetario di ogni ente sarà calcolato attraverso il prodotto tra i livelli delle prestazioni per il costo unitario di produzione, in questo caso il controllo macrofinanziario avverrà attraverso la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello stato centrale.

FUNZIONE DI SPESA

Nella maggioranza dei casi, in cui l’output dei servizi locali erogati è risultato poco misurabile (si pensi, ad esempio, al caso dei servizi generali) la valutazione dei fabbisogni standard è avvenuta attraverso la stima di una funzione di spesa, che mette in relazione la spesa storica con le variabili di contesto della domanda dei servizi locali oggetto di analisi. La funzione di spesa consente di aggirare efficacemente l’ostacolo utilizzando come principali determinanti del fabbisogno le variabili di contesto che spiegano la domanda di servizio pubblico. Conseguentemente il fabbisogno monetario di ogni ente sarà calcolato attraverso il riparto di un fondo determinato esogenamente in relazione alle compatibilità macrofinanziarie.

FUNZIONE DI SPESA AUMENTATA

Rappresenta un ibrido tra la funzione di spesa e la funzione di costo. In particolare, nella funzione di spesa aumentata, alle tipiche variabili relative al contesto di domanda e offerta si aggiunge un nuovo nucleo di variabili volto a identificare la presenza del servizio e/o la tipologia di servizi svolti, lasciando che l’intensità rimanga misurata dalle variabili di contesto della domanda.

FUNZIONI ENTI DI AREA VASTA 

  • Amministrazione - Raccolta ed elaborazione di   dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (L. 56/2014 co. 85 lett. d);  
  • Territorio - Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (L. 56/2014 co. 85 lett. a) – (prima parte) e lett. b) – (seconda parte); 
  • Ambiente -Tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza (L. 56/2014 co. 85 lett. a) – (seconda parte); 
  • Istruzione - Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica (L. 56/2014 co. 85 lett. c) e lett. e); 
  • Trasporti - Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale (L. 56/2014 co. 85 lett. b) – (prima parte);
  • Polizia provinciale - Servizio di controllo e di sanzionamento relativo alle funzioni fondamentali (Pur non essendo ricompresa nelle funzioni fondamentali disciplinate dalla L. 56/2014, è inclusa tra le funzioni oggetto di stima in quanto concerne attività che la polizia svolge per garantire le funzioni fondamentali e ad esse collegate); 
  • Stazione unica appaltante - Predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (L. 56/2014 co. 88); 
  • Pari opportunità - Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (L. 56/2014 co. 85 lett. f)); 

Le sole città metropolitane inoltre esercitano le seguenti funzioni esclusive (L. 56/2014 co. 44):  

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;  

 b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;  

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;  

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;  

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);  

 f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. 

Le sole province montane inoltre esercitano le seguenti funzioni esclusive (L. 56/2014 co. 86):  

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;  

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.  

G

GRUPPO CLIENT

È il numero dei beneficiari dei servizi pubblici locali. Nel modello volto a misurare i fabbisogni standard degli enti locali dipende dal contesto teorico di riferimento e dai dati disponibili.

I

IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale)

L'Ifel è una fondazione istituita dall'Anci, l'associazione dei comuni italiani, il cui scopo è garantire assistenza al sistema degli enti locali al fine di favorire lo sviluppo della finanza dei comuni nella direzione dell’autonomia effettiva di entrata e di spesa, della responsabilità nella gestione economico-finanziaria e della trasparenza verso i cittadini contribuenti.

INDICATORI DI GESTIONE

Per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli, si è proceduto alla definizione di un sistema di indicatori. Il sistema di indicatori, ideato con una struttura gerarchica ad albero, in cui gli indicatori di primo livello rappresentano un’informazione sintetica di tutti gli indicatori.

Gli indicatori di gestione consentono il monitoraggio della gestione e dell’organizzazione del servizio.

 

L

LEP (LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI)

Indicatori riferiti al godimento dei diritti civili e sociali che devono essere determinati e garantiti, sul territorio nazionale, con la funzione di tutelare l’unità economica e la coesione sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali e fornire indicazioni programmatiche cui le regioni e gli enti locali devono attenersi, nella redazione dei loro bilanci e nello svolgimento delle funzioni loro attribuite. La loro determinazione è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, e si traducono essenzialmente nel diritto di tutti i cittadini all’assistenza sanitaria e sociale, all’istruzione, alle prestazioni previdenziali per i lavoratori ecc.

M

N

O

OBIETTIVI DI SERVIZIO

Gli obiettivi di servizio indicano i livelli minimi che un ente locale deve rispettare nell’erogazione di un servizio. In Italia sono stati introdotti per la prima volta nel 2021 allo scopo di incentivare lo sviluppo dei servizi sociali e quindi di riequilibrare la grande disparità territoriale che caratterizza il paese sia nella spesa sia nella fornitura di servizi sociali, ovvero tutte quelle attività che un comune assicura per contrastare il disagio sociale, sostenere le fasce più bisognose della popolazione e offrire assistenza alle categorie fragili. Gli obiettivi di servizio rappresentano lo strumento che il legislatore ha scelto per perseguire un graduale avvicinamento ai Livelli Essenziali delle Prestazioni - Lep, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.  Nel corso del 2023 sono stati definiti anche quelli relativi al servizio Asili nido e al Trasporto studenti con disabilità. 

OPENCIVITAS

È il portale di accesso alle informazioni degli enti locali e permette di conoscere i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard, confrontare i livelli di spesa, le prestazioni degli enti e valutare i servizi erogati.

 

P

Q

QUESTIONARIO

Rappresentano lo strumento attraverso il quale è stata effettuata la rilevazione dei dati. Con i questionari, predisposti in collaborazione con Ifel e Upi e distribuiti tramite un sistema web dedicato (portale progetto fabbisogni standard), sono state richieste ai comuni, unioni di comuni e alle province informazioni di natura contabile e strutturale relative alle modalità di svolgimento dei diversi servizi relativi alle funzioni fondamentali, in modo da integrare/riclassificare e a volte correggere quanto già disponibile dalle fonti ufficiali.

R

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Le regioni a statuto ordinario sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. L’organizzazione e le funzioni di questi enti sono regolate dalla Costituzione italiana.

REGIONI A STATUTO SPECIALE

Le regioni a statuto speciale sono: Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Sicilia. A loro sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo gli statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

REGRESSIONE

È la funzione che esprime il legame di dipendenza di una variabile dall’altra e permette di valutare, entro i limiti dell’intervallo dei dati rilevati, il valore della variabile dipendente al variare della variabile indipendente.

 

S

SOGEI - (SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.p.A.) 

Sogei è la società di Information Technology 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze e opera sulla base del modello organizzativo dell'in-house providing. In qualità di Partner strategico dell'Amministrazione economico-finanziaria, contribuisce alla modernizzazione del paese, partecipando attivamente al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Realizza servizi informatici in grado di governare la complessità del sistema pubblico, come il Sistema informativo della fiscalità e l'automazione dei processi operativi e gestionali del Ministero, Corte dei conti, Agenzie fiscali e altre pubbliche amministrazioni. 

SOSE (SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.p.A.)

SOSE è stata la società per azioni creata dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, che dal 1° gennaio 2024, per effetto della Legge n.112 del 2023 ha completato il processo di fusione per incorporazione in Sogei.

SPESA CORRENTE

Costituiscono le spese relative alla gestione ordinaria dell'ente e comprendono le spese del personale dipendente, gli acquisti dei beni e servizi, gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, di interessi sul debito, gli ammortamenti dei beni patrimoniali ecc.

SPESA DEL PERSONALE NORMALIZZATO

È la spesa relativa al personale impiegato direttamente dall’ente, contabilizzato nella singola missione/programma o comunque addetto a tale funzione.

SPESA STANDARD

La spesa standard del singolo ente corrisponde all’ammontare di spesa corrente ottenuto moltiplicando la spesa storica corrente complessiva del comparto per il coefficiente di riparto del fabbisogno standard di ogni ente.

SPESA STORICA

La spesa storica è il valore della spesa corrente impegnata nell’ultimo certificato consuntivo. Ai fini della determinazione dei fabbisogni standard la spesa storica desunta dai certificati consuntivi viene rielaborata al fine di renderla pienamente confrontabile tra gli enti locali.

T

U

UNIONE DI COMUNI

L’art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L. -Testo Unico degli Enti Locali), definisce l’unione di comuni quale l'Ente Locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Con l’unione si possono gestire, congiuntamente, una pluralità di funzioni comunali, al fine di migliorare i servizi ai cittadini, conseguendo sinergie funzionali stabili e flessibili e possibili evoluzioni socio-economiche e istituzionali a favore dei piccoli comuni.

V

VARIABILI DI CONTESTO

Rappresentano i fattori tangibili o intangibili che favoriscono o meno la produzione, intesa come trasformazione di input e output.

Le variabili di contesto relative alla domanda sono variabili in grado di cogliere gli aspetti demografici e socioeconomici correlati con la domanda dei servizi pubblici (la numerosità della popolazione residente, le caratteristiche dell’economia locale, la struttura del patrimonio immobiliare, il livello di disagio sociale, la struttura demografica, la vocazione turistica). Le variabili di contesto relative all’offerta, sono variabili che rappresentano aspetti morfologici e socioeconomici tali da non influenzare le preferenze/necessità locali circa il livello dei servizi pubblici, ovvero di quegli elementi esogeni che possono favorire oppure ostacolare, a parità di altre condizioni, la fornitura dei beni pubblici locali.

VARIABILI DI STIMA

Il modello di stima è basto sull’interazione tra la domanda e l’offerta dei servizi pubblici locali, entrambe espresse in termini unitari rispetto al numero dei beneficiari. Le variabili di stima, dal lato della domanda, sono le variabili di contesto della domanda, il reddito medio, mentre dal lato dell’offerta sono il livello dei fattori esogeni di carico, il livello di output endogeno del servizio pubblico, i prezzi degli input e le variabili di contesto dell’offerta.